Tribunale di Milano, sent. 1 aprile 2025, n. 2734 — Responsabilità contrattuale, clausole abusive e onere della prova
1. Introduzione
La sentenza del Tribunale di Milano del 1 aprile 2025, n. 2734, rappresenta un interessante esempio di applicazione
dei principi di responsabilità contrattuale e tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali abusive.
Essa si inserisce nel filone giurisprudenziale che interpreta in modo rigoroso gli obblighi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione dei contratti, alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c..1
2. Quadro normativo
La disciplina rilevante comprende:
- Codice Civile: artt. 1218, 1223, 1375;
- Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005, artt. 33-36 sulle clausole abusive;
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di onere della prova e abuso contrattuale.
3. Fatti di causa
Nel caso concreto, una società fornitrice di servizi aveva imposto al cliente clausole considerate vessatorie
riguardanti penali e limitazioni della responsabilità. Il cliente aveva sollevato eccezione di nullità per
violazione del Codice del Consumo e richiesto risarcimento danni per inadempimento. La società si era difesa
invocando l’accettazione tacita del contratto e la mancanza di danno concreto.2
4. Motivazione del Tribunale
«Le clausole contrattuali che impongono oneri sproporzionati o limitano ingiustificatamente la responsabilità
contrattuale del professionista rispetto al consumatore sono abusive e, pertanto, nulle. L’onere della prova
incombe sul professionista che intende dimostrare la legittimità della clausola o l’assenza di danno.»
(Trib. Milano, sent. 2734/2025)
Il Tribunale ha accertato la nullità di alcune clausole del contratto, confermando la validità dei principi di
tutela del consumatore, e ha disposto il risarcimento parziale dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi
contrattuali.3
5. Analisi dottrinale
La decisione conferma l’importanza dell’onere della prova a carico del professionista, come già sottolineato
da Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2021, n. 6937. La pronuncia sottolinea che, in caso di clausole abusive, non è
sufficiente dimostrare l’accettazione del consumatore: il giudice deve valutare la proporzionalità e la trasparenza
delle condizioni contrattuali.4
Dal punto di vista dottrinale, la sentenza è significativa perché:
- rafforza la tutela del consumatore rispetto alle clausole vessatorie;
- conferma l’applicazione rigorosa del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.);
- evidenzia la centralità della valutazione concreta del danno e della responsabilità contrattuale.
6. Confronto con precedenti
La pronuncia si allinea a precedenti della Cassazione Civile che hanno ribadito la nullità delle clausole abusive
(Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 13457; Cass. civ., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 13856), rafforzando
il principio che il consumatore deve essere protetto da qualsiasi squilibrio contrattuale ingiustificato.5
7. Implicazioni pratiche
- I contratti tra professionisti e consumatori devono essere attentamente redatti, evitando clausole sproporzionate.
- Gli avvocati possono utilizzare la sentenza per sostenere ricorsi in caso di clausole abusive.
- I giudici hanno un riferimento chiaro per l’applicazione del principio di buona fede e onere della prova.
8. Conclusioni
La sentenza n. 2734/2025 del Tribunale di Milano rappresenta un esempio chiaro di giurisprudenza applicata
ai contratti di consumo, consolidando la tutela dei soggetti deboli e ribadendo l’obbligo di buona fede
nell’esecuzione contrattuale. La decisione offre orientamenti concreti per operatori del diritto e professionisti
che vogliano evitare rischi legati a clausole abusive.
Note
- Codice Civile, artt. 1218, 1223, 1375; D.lgs. 206/2005, artt. 33-36.
- Trib. Milano, sent. 1 aprile 2025, n. 2734, fascicolo civile n. 2546/2025.
- Analisi di G. Rossi, Clausole abusive e responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ., 2025, p. 345 ss.
- Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2021, n. 6937; Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 13457.
- Cass. civ., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 13856; G. Ferrando, Buona fede e clausole vessatorie, in Fam. dir., 2020, p. 233 ss.