Testo della norma
Comma 1: Riserva a favore di un figlio
Se il genitore lascia **un solo figlio**, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Comma 2: Riserva a favore di più figli
Se i figli sono **più di uno**, è loro riservata la quota complessiva dei **due terzi** del patrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Comma 3: Figli non riconoscibili
I figli nati fuori dal matrimonio sono equiparati ai figli nati nel matrimonio. Per i figli non riconoscibili e per i quali il riconoscimento è precluso, si applicano le disposizioni dell’articolo 580 C.C. (diritto all’assegno vitalizio).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 537 c.c. quantifica la quota di legittima spettante ai figli, distinguendo il caso del figlio unico da quello della pluralità di figli, e ripartendo la riserva in quote uguali tra tutti i figli che concorrono.
Contenuto
Profili applicativi
Le quote indicate sono minima garantita: il testatore può attribuire ai figli di più, ma non di meno. Se un figlio rinuncia alla legittima o è indegno, la sua quota accresce agli altri figli (e non ritorna nella quota disponibile). Nel calcolo della legittima si tiene conto anche delle donazioni fatte dal de cuius ai figli in vita (collazione): le donazioni ricevute dal figlio si imputano alla sua quota di legittima e, se la eccedono, il figlio è tenuto a reintegrarla (art. 564 c.c.).
In sintesi
L'art. 537 c.c. riserva ai figli la metà del patrimonio se il figlio è uno solo e i due terzi se sono due o più, con parti uguali tra tutti i figli, al netto delle imputazioni delle donazioni ricevute in vita.