Art. 285 c.p. – Devastazione, saccheggio e strage

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la **devastazione, il saccheggio o la strage** nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92)((96a))

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

AGGIORNAMENTO (92)(96a): Disposizioni sulla **cooperazione efficace** per impedire l'evento.

💡 Ratio Legis
Punisce con la massima severità chi, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, commette fatti diretti a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato, tutelando contemporaneamente la sicurezza pubblica e l’incolumità di un numero indeterminato di persone.

🔍 Esempio Concreto
Un’azione organizzata diretta a provocare, con finalità di attentato alla sicurezza dello Stato, la morte di un numero indeterminato di persone o la distruzione generalizzata di beni in una determinata area, integra la fattispecie, punita con l’ergastolo.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che si distingue dalla strage comune (art. 422 c.p.) per la specifica finalità di attentare alla sicurezza dello Stato, collocandosi tra i delitti di massimo allarme sociale e istituzionale dell’intero codice.

📊 Schema
Devastazione, saccheggio o strage + finalità di attentare alla sicurezza dello Stato → delitto punito con l’ergastolo, tra i più gravi dell’ordinamento.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).