Art. 290 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Chiunque **pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario**, è punito ((con la **multa da euro 1.000 a euro 5.000**)).

La stessa pena si applica a chi **pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato** o quelle della liberazione.

AGGIORNAMENTO (6): Abrogazione temporanea (riferita a modifiche precedenti) in attesa del nuovo Codice penale.

💡 Ratio Legis
Punisce chi pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative, il Governo, la Corte Costituzionale, l’Ordine giudiziario o le Forze armate, tutelando il prestigio delle istituzioni fondamentali dello Stato, in un ambito da bilanciare costantemente con la libertà di critica politica.

🔍 Esempio Concreto
Chi pubblicamente rivolge alle istituzioni costituzionali espressioni gravemente sprezzanti e denigratorie, eccedenti i limiti della legittima critica politica e istituzionale, risponde del reato, punito con la sola pena della multa.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie storicamente controversa sul piano della compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero, il cui trattamento sanzionatorio è stato ridotto nel tempo dalla reclusione alla sola multa, riflettendo un progressivo ridimensionamento della tutela penale del prestigio istituzionale a vantaggio del dibattito pubblico.

📊 Schema
Vilipendio pubblico della Repubblica, di Assemblee legislative, Governo, Corte Costituzionale, Ordine giudiziario o Forze armate → delitto punito con la sola multa, nei limiti della legittima critica politica.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).