Art. 292 c.p. – ( (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque **vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato** e' punito con la multa da **euro 1.000 a euro 5.000**. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque **pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato** e' punito con la reclusione **fino a due anni**.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali)).

💡 Ratio Legis
Punisce il vilipendio pubblico o il danneggiamento della bandiera nazionale o di altro emblema dello Stato, tutelando il valore simbolico che tali segni rivestono quale rappresentazione dell’identità e dell’unità nazionale.

🔍 Esempio Concreto
Chi pubblicamente distrugge o danneggia la bandiera nazionale, o la vilipende con atti gravemente sprezzanti, in un contesto pubblico, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela il valore simbolico degli emblemi statali, la cui applicazione pratica richiede di distinguere le condotte di effettivo vilipendio da forme di espressione o protesta politica che rientrano nell’ambito della libertà costituzionalmente garantita.

📊 Schema
Vilipendio pubblico o danneggiamento della bandiera nazionale o di altro emblema dello Stato → delitto contro il valore simbolico dell’identità nazionale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).