Art. 316-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

( Malversazione ((di erogazioni pubbliche)) ).

Chiunque, **estraneo alla pubblica amministrazione**, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee **contributi… destinati alla realizzazione di una o piu' finalità, non li destina alle finalità previste**, è punito con la reclusione da **sei mesi a quattro anni**.

AGGIORNAMENTO (281): Aumento di pena se commesso da persona sottoposta a **misura di prevenzione personale**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche destinati a specifiche finalità, non li destina agli scopi previsti, tutelando l’effettivo impiego delle risorse pubbliche per le finalità di interesse generale per cui sono state erogate.

🔍 Esempio Concreto
Un’impresa privata che, ottenuto un finanziamento pubblico destinato a un determinato progetto di investimento, ne utilizzi le somme per finalità del tutto diverse, non riconducibili al progetto per cui erano stati erogati, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse erogate, distinguendosi dall’indebita percezione (art. 316-ter c.p.) perché qui l’ottenimento iniziale del contributo è lecito, mentre illecita è solo la successiva destinazione delle somme.

📊 Schema
Soggetto estraneo alla P.A. + erogazione pubblica ottenuta lecitamente per una finalità specifica + mancata destinazione allo scopo previsto → delitto di malversazione a danno dello Stato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).