Art. 371-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(False dichiarazioni al difensore).

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, **chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, rende dichiarazioni false** è punito con la reclusione **fino a quattro anni**.

Il procedimento penale **resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado**…

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132… **chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di non rendere dichiarazioni false, rende dichiarazioni false** è punito con la pena prevista dal primo comma. (326) ((330))

Il procedimento penale **resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita**…

AGGIORNAMENTO (326) e (330): Disposizioni relative alla data di applicazione delle modifiche.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, nell’ambito delle investigazioni difensive, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, rende dichiarazioni false al difensore che lo interroghi o che assuma informazioni da lui, con sospensione del procedimento fino alla sentenza di primo grado nel procedimento in cui le dichiarazioni sono state rese.

🔍 Esempio Concreto
Una persona informata sui fatti che, interrogata dal difensore nell’ambito di investigazioni difensive e non essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere, renda dichiarazioni false su circostanze rilevanti, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie introdotta per garantire l’affidabilità delle investigazioni difensive parallele a quelle condotte dal pubblico ministero, in coerenza con il principio di parità tra accusa e difesa nella raccolta delle prove, con un meccanismo di sospensione processuale a garanzia dell’accertamento del fatto principale.

📊 Schema
Investigazioni difensive + dichiarazioni rese al difensore, senza essersi avvalsi della facoltà di non rispondere + falsità delle dichiarazioni → delitto contro l’affidabilità della raccolta di prove da parte della difesa.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).