Art. 423 c.p. – Incendio

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque **cagiona un incendio** è punito con la reclusione da **tre a sette anni**.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva **pericolo per la incolumità pubblica**.

AGGIORNAMENTO (7), (48), (56): Aumento temporaneo di pena nel dopoguerra e amnistia per i reati commessi in occasione di manifestazioni.

💡 Ratio Legis
Punisce chi cagiona un incendio, tutelando l’incolumità pubblica dal pericolo derivante dalla propagazione del fuoco, che per sua natura può sfuggire al controllo dell’agente ed estendersi a un numero indeterminato di persone e beni.

🔍 Esempio Concreto
Chi appicchi dolosamente il fuoco a un edificio o a una struttura, provocando un incendio che si propaghi in modo da mettere concretamente in pericolo l’incolumità pubblica, risponde del reato di incendio, distinto dal più comune danneggiamento per la specifica pericolosità del mezzo utilizzato.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela l’incolumità pubblica dal pericolo intrinseco del fuoco quale mezzo di aggressione difficilmente controllabile, con una struttura di reato di pericolo concreto che prescinde dall’effettiva lesione di persone o beni determinati.

📊 Schema
Condotta dolosa che cagiona un incendio, con pericolo per l’incolumità pubblica → delitto contro l’incolumità pubblica, distinto dal danneggiamento comune per la pericolosità intrinseca del mezzo.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).