Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, **al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili**… è punito con la reclusione da **uno a cinque anni**.

((Fuori dei casi di concorso nel reato… chiunque… **distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze** indicate al medesimo comma… è punito con la reclusione da **sei mesi a quattro anni**)).

AGGIORNAMENTO (7), (33), (96), (125), (233): Aumenti di pena in caso di misura di prevenzione e aumento temporaneo di pena nel dopoguerra.

💡 Ratio Legis
Punisce chi fabbrica, acquista, detiene o porta in luogo pubblico materie esplodenti, tutelando l’incolumità pubblica dal pericolo derivante dalla mera disponibilità di sostanze intrinsecamente pericolose, anticipando la tutela penale a una fase prodromica rispetto al loro effettivo utilizzo per commettere un disastro.

🔍 Esempio Concreto
Chi detenga illecitamente un quantitativo di materiale esplosivo senza le prescritte autorizzazioni, indipendentemente dall’uso che intenda farne, risponde del reato di detenzione di materie esplodenti, quale fattispecie di pericolo presunto collegata alla mera disponibilità della sostanza.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di pericolo presunto che anticipa significativamente la soglia di intervento penale rispetto alla commissione di un effettivo disastro, riconoscendo che la sola disponibilità incontrollata di materie esplodenti costituisce di per sé un pericolo per l’incolumità pubblica.

📊 Schema
Materie esplodenti + fabbricazione, acquisto, detenzione o porto in luogo pubblico, senza autorizzazione → delitto di pericolo presunto, prodromico rispetto alla commissione di un disastro.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).