Art. 488 c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(( Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali )).

((Ai casi di falsità su un **foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487** si applicano le disposizioni sulle **falsità materiali in atti pubblici**)).

💡 Ratio Legis
Estende la disciplina delle falsità materiali in atti pubblici anche ai casi di abuso di foglio firmato in bianco diversi da quello specificamente previsto dall’art. 487 c.p., completando la tutela penale della fiducia riposta nella consegna di documenti firmati in bianco.

🔍 Esempio Concreto
Chi abusi di un foglio firmato in bianco secondo modalità diverse da quelle specificamente descritte dall’art. 487 c.p., ad esempio per formare un atto privato anziché pubblico, risponde comunque secondo le disposizioni sulle falsità materiali richiamate dalla norma.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione di chiusura che evita vuoti di tutela per le ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco non specificamente ricomprese nella fattispecie tipica dell’art. 487 c.p., garantendo comunque l’applicazione della disciplina generale sulle falsità materiali.

📊 Schema
Abuso di foglio firmato in bianco, diverso dai casi dell’art. 487 c.p. → applicazione delle disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).