Art. 491 c.p. – ( Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un **testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito**… e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso)).

(107): Amnistia per il reato connesso a cambiale o titoli di credito, salvo il fatto riguardi un testamento olografo (fino al 8 giugno 1986).

💡 Ratio Legis
Punisce chi forma, in tutto o in parte, un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito falsi, ovvero altera uno di tali atti veri, tutelando la fede pubblica riposta nella genuinità di documenti privati di particolare rilevanza economica e successoria, con pene equiparate a quelle previste per la falsità in atti pubblici.

🔍 Esempio Concreto
Chi formi un testamento olografo falso, attribuendone la paternità a un defunto che in realtà non lo ha mai scritto, al fine di conseguire un vantaggio successorio, risponde del reato, con pene severe equiparate a quelle della falsità in atti pubblici.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che riconosce ai testamenti olografi, alle cambiali e ai titoli di credito una rilevanza tale, per le conseguenze patrimoniali e successorie che ne derivano, da giustificare un trattamento sanzionatorio equiparato a quello riservato agli atti pubblici, pur trattandosi di documenti privati.

📊 Schema
Testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito + formazione falsa, in tutto o in parte, oppure alterazione dell’atto vero → delitto contro la fede pubblica, con pene equiparate alla falsità in atti pubblici.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).