Art. 518-quinquies c.p. – ( (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, **impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto** è punito con la reclusione da **cinque a tredici anni e con la multa**…

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono **non è imputabile o non è punibile** ovvero quando **manca una condizione di procedibilità**…))

💡 Ratio Legis
Punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e di ricettazione, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, tutelando il patrimonio culturale anche dalla forma di sfruttamento economico indiretto dei beni di provenienza illecita, distinta dalla loro mera ricettazione.

🔍 Esempio Concreto
Chi utilizzi un bene culturale di provenienza delittuosa come garanzia per un’operazione finanziaria, o lo impieghi comunque in un’attività economica, pur senza averlo direttamente ricettato, risponde del reato di impiego di beni culturali provenienti da delitto.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che completa la tutela del patrimonio culturale colpendo anche le forme più sofisticate di sfruttamento economico indiretto dei beni di provenienza illecita, sul modello dell’analoga fattispecie prevista in materia di beni di provenienza delittuosa comune.

📊 Schema
Bene culturale proveniente da delitto + impiego in attività economiche o finanziarie, senza concorso nel reato o ricettazione → delitto contro il patrimonio culturale, distinto dalla ricettazione per la diversa modalità di sfruttamento del bene.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).