Art. 593-bis c.p. – ( (Interruzione colposa di gravidanza).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.))

💡 Ratio Legis
Punisce chi, per colpa, cagiona a una donna l’interruzione della gravidanza, ovvero un parto prematuro, tutelando l’integrità della gravidanza da condotte negligenti, imprudenti o imperite di terzi, con pena aumentata se il fatto deriva dalla violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

🔍 Esempio Concreto
Chi, con una condotta negligente quale un incidente stradale colposamente causato, provochi come conseguenza non voluta l’interruzione della gravidanza di una donna coinvolta, risponde del reato, distinto dalla disciplina sull’interruzione volontaria di gravidanza regolata dalla legislazione speciale.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la gravidanza come autonomo bene giuridico esposto a lesione da condotte colpose di terzi, del tutto estranea alla disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza prevista dalla L. 194/1978.

📊 Schema
Gravidanza di una donna + condotta colposa di un terzo che ne cagiona l’interruzione o un parto prematuro → delitto contro l’integrità della gravidanza, aggravato se derivante da violazione delle norme sul lavoro.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).