Art. 609-sexies c.p. – ( (Ignoranza dell’età della persona offesa).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)).

💡 Ratio Legis
Esclude, quale regola generale, la possibilità per l’autore dei delitti di violenza sessuale in danno di minori richiamati dalla norma di invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

🔍 Esempio Concreto
Chi commetta uno dei delitti richiamati dalla norma in danno di un minore degli anni diciotto non può, di regola, invocare a propria discolpa il fatto di aver ignorato l’effettiva minore età della persona offesa, salvo che dimostri che tale ignoranza fosse assolutamente inevitabile.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione che inverte, per i delitti sessuali in danno di minori, l’ordinario regime dell’errore sull’età della persona offesa, ponendo a carico dell’autore un onere di accertamento particolarmente stringente, in coerenza con l’analoga previsione dell’art. 602-quater c.p.

📊 Schema
Delitto sessuale in danno di persona in realtà minorenne + ignoranza dell’età da parte dell’autore → irrilevanza della scusante, salvo ignoranza inevitabile.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).