Art. 38 Cost. – Diritto all’assistenza e alla previdenza sociale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

💡 Ratio Legis
Distingue l’assistenza sociale, garantita a ogni cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi, dalla previdenza sociale, riservata ai lavoratori a copertura dei rischi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, affidando entrambe a organi e istituti statali o integrati dallo Stato, senza escludere l’assistenza privata.

🔍 Esempio Concreto
Il sistema pensionistico obbligatorio e l’indennità di disoccupazione erogata ai lavoratori che perdono involontariamente l’impiego danno attuazione al diritto alla previdenza sociale qui garantito ai lavoratori.

⚖️ Giurisprudenza
Corte Costituzionale, giurisprudenza costante: distingue nettamente assistenza sociale (rivolta a chiunque sia inabile e privo di mezzi) e previdenza sociale (riservata ai lavoratori, finanziata anche con la contribuzione), entrambe di rango costituzionale.

📊 Schema
Cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi -> diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; lavoratori -> diritto a mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria (previdenza); inabili e minorati -> diritto a educazione e avviamento professionale; assistenza privata -> libera, accanto a quella pubblica.