Art. 60 Cost. – Durata delle Camere

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

💡 Ratio Legis
Fissa in cinque anni la durata della legislatura per entrambe le Camere e vieta ogni proroga, ammettendola soltanto per legge e nel solo caso di guerra, a garanzia della periodicità delle elezioni.

🔍 Esempio Concreto
Al compimento del quinquennio la legislatura scade e si tengono nuove elezioni: solo una legge, e soltanto in caso di guerra, potrebbe prorogare la durata delle Camere oltre tale termine.

⚖️ Giurisprudenza
La proroga della legislatura, ammessa nel solo caso di guerra, si distingue dalla prorogatio dei poteri delle Camere scadute prevista dall’articolo 61, che opera automaticamente fino alla riunione delle nuove Camere.

📊 Schema
Camera e Senato -> eletti per cinque anni; proroga della durata -> solo per legge e soltanto in caso di guerra.