Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
💡 Ratio Legis
Attribuisce a ciascuna Camera, autonomamente, un potere di inchiesta su fatti di rilevanza pubblica quale strumento di controllo politico distinto dalla funzione legislativa; la composizione proporzionale ai gruppi garantisce che l’inchiesta rispecchi il pluralismo parlamentare e non sia strumento di maggioranza contro opposizione.
Esempio Concreto
Le commissioni parlamentari di inchiesta sulle stragi, sul fenomeno mafioso o sul dissesto di enti creditizi possono disporre perquisizioni, sequestri e l’audizione obbligatoria di testimoni, così come farebbe un magistrato inquirente, pur perseguendo una finalità conoscitiva e politica e non penale.
Giurisprudenza
Corte cost. n. 231/1975 ha chiarito che l’attività della commissione di inchiesta è autonoma rispetto al processo penale eventualmente pendente sugli stessi fatti, potendo le due indagini procedere parallelamente senza reciproca subordinazione, fermo restando il rispetto delle garanzie difensive quando i poteri coercitivi vengono esercitati.
Schema
Titolare -> ciascuna Camera, autonomamente. Composizione -> commissione proporzionale ai gruppi parlamentari. Poteri -> identici a quelli dell’autorità giudiziaria (citazioni, perquisizioni, sequestri). Limiti -> identici a quelli dell’autorità giudiziaria. Finalità -> controllo politico su materie di pubblico interesse, non sostitutivo dell’accertamento penale.