Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
💡 Ratio Legis
Sancisce l’irresponsabilità presidenziale quale contropartita della controfirma ministeriale ex art. 89, che sposta la responsabilità sui ministri proponenti; le uniche eccezioni, alto tradimento e attentato alla Costituzione, riguardano condotte gravissime contro l’ordinamento stesso, per le quali è il Parlamento in seduta comune, e non la magistratura ordinaria, a deliberare la messa in stato d’accusa, a tutela dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Esempio Concreto
Un Presidente della Repubblica che compisse atti diretti a sovvertire con la forza l’ordine costituzionale potrebbe essere messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per attentato alla Costituzione, con successivo giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata ai sensi dell’art. 134; per i comuni atti di esercizio della funzione, invece, egli resta del tutto irresponsabile.
Giurisprudenza
Corte cost. n. 1/2013, decidendo il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente Napolitano in relazione ai c.d. “dialoghi” intercettati nell’ambito del procedimento Mancino, ha affermato la sussistenza di una prerogativa di riservatezza delle comunicazioni presidenziali strumentale alla piena tutela dell’irresponsabilità sancita dall’art. 90, ordinando la distruzione delle intercettazioni indirettamente captate.
Schema
Regola -> irresponsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni. Eccezioni -> alto tradimento, attentato alla Costituzione. Organo competente alla messa in stato d’accusa -> Parlamento in seduta comune. Quorum -> maggioranza assoluta dei componenti. Fase successiva -> giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata (art. 134-135).