Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
💡 Ratio Legis
Affianca alla giurisdizione ordinaria (a tutela di diritti soggettivi) giurisdizioni speciali costituzionalmente previste, e perciò legittime nonostante il divieto generale dell’art. 102: quella amministrativa a tutela degli interessi legittimi verso la pubblica amministrazione, quella contabile in materia di contabilità pubblica, e quella militare, quest’ultima fortemente limitata in tempo di pace ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, a garanzia dei civili contro un’indebita estensione della giustizia militare.
Esempio Concreto
Il cittadino che impugni un provvedimento amministrativo lesivo di un proprio interesse legittimo (ad esempio l’esclusione da una procedura di gara pubblica) si rivolge al giudice amministrativo (TAR e, in appello, Consiglio di Stato), mentre le controversie di contabilità pubblica su responsabilità erariale rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, e i reati militari commessi da un appartenente alle Forze armate in tempo di pace sono giudicati dal tribunale militare.
Giurisprudenza
Corte cost. n. 204/2004 ha ridefinito i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (estesa anche a diritti soggettivi in particolari materie), dichiarando incostituzionali le disposizioni che la ancoravano al mero criterio della materia anziché al collegamento con l’esercizio di un potere pubblico, riportando l’assetto della giurisdizione entro lo schema costituzionale dell’articolo imperniato sulla distinzione interessi legittimi/diritti soggettivi.
Schema
Giudice amministrativo (Consiglio di Stato + TAR) -> interessi legittimi verso la P.A.; diritti soggettivi solo in materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge, purché collegate a esercizio di potere pubblico (Corte cost. 204/2004). Corte dei conti -> giurisdizione in materia di contabilità pubblica. Tribunali militari -> in guerra, giurisdizione stabilita dalla legge; in pace, solo reati militari di appartenenti alle Forze armate.