Art. 134 Cost. – Competenze della Corte costituzionale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

💡 Ratio Legis
Individua le tre competenze fondamentali dell’organo di giustizia costituzionale: il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge (in via incidentale o principale), la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato/Regioni/Regioni, e il giudizio penale costituzionale sulle accuse per alto tradimento o attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 90, a presidio ultimo dell’equilibrio tra i poteri disegnato dalla Costituzione.

🔍 Esempio Concreto
Un giudice ordinario che, nel corso di un processo, dubiti della conformità a Costituzione di una legge che dovrebbe applicare, solleva la questione in via incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia; un organo dello Stato che ritenga violata la propria sfera di attribuzioni da un altro potere può invece sollevare direttamente un conflitto di attribuzione.

⚖️ Giurisprudenza
Con la sentenza n. 1 del 1956, la prima pronuncia della propria storia, la Corte costituzionale affermò la propria competenza a sindacare anche le leggi anteriori all’entrata in vigore della Costituzione per contrasto con essa, respingendo la tesi che le riservava alla sola dichiarazione di abrogazione da parte del giudice ordinario, e ponendo così le basi del sindacato accentrato di costituzionalità che caratterizza tuttora l’ordinamento italiano.

📊 Schema
Giudizio di legittimità costituzionale -> su leggi e atti aventi forza di legge di Stato e Regioni (in via incidentale, nel corso di un giudizio, o in via principale, ex art. 127). Conflitti di attribuzione -> tra poteri dello Stato; tra Stato e Regioni; tra Regioni. Giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica -> per alto tradimento o attentato alla Costituzione (artt. 90 e 134), in composizione integrata (art. 135, ultimo comma).