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Codice di procedura civile

Art. 37 c.p.c.

Difetto di giurisdizione

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

(171) ((173))

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione

Distingue il regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione: verso la pubblica amministrazione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; verso il giudice amministrativo o i giudici speciali è invece rilevabile d'ufficio solo in primo grado, mentre nei gradi di impugnazione richiede uno specifico motivo di gravame, e l'attore non può mai contestare in appello la giurisdizione del giudice che egli stesso ha scelto adendolo.

Esempio

Se una causa viene erroneamente incardinata davanti al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, anche d'ufficio dal giudice, in primo grado; se nessuno lo rileva fino all'appello, può essere fatto valere solo come specifico motivo di impugnazione, e comunque mai dall'attore che aveva scelto lui stesso quel giudice.

Giurisprudenza

Questo assetto, che limita la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione verso giudici speciali ai soli casi di primo grado, riflette la scelta del legislatore della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) di circoscrivere il contenzioso sulla giurisdizione a un termine ragionevole del processo, superando il previgente regime che ne ammetteva la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado anche verso i giudici speciali.

Schema

Difetto di giurisdizione verso la pubblica amministrazione
rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado
Difetto di giurisdizione verso giudice amministrativo o giudici speciali
rilevabile d'ufficio solo in primo grado; in appello solo come specifico motivo di impugnazione
Limite per l'attore
non può mai impugnare per contestare la giurisdizione del giudice da lui stesso adito

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