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Codice di procedura civile

Art. 175 c.p.c.

Direzione del procedimento

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Spiegazione

Il giudice istruttore non è un arbitro passivo: ha il potere-dovere di dirigere attivamente il procedimento, fissando calendario di udienze e termini per gli atti delle parti, in vista dello svolgimento più sollecito e leale possibile del processo.

Esempio

Il giudice, invece di lasciare che le parti fissino da sole i tempi, calendarizza le udienze successive e assegna termini precisi per il deposito di memorie o l'espletamento di una consulenza tecnica, evitando che la causa si trascini senza controllo.

Giurisprudenza

Se il giudice omette di provvedere sulla direzione del procedimento, la parte interessata può sollecitare un provvedimento tramite il meccanismo di cui all'art. 289 (fissazione di udienza su istanza di parte in caso di inerzia).

Schema

Direzione del procedimento: il giudice istruttore fissa udienze e termini per gli atti delle parti; se omette di provvedere, si applica l'art. 289.

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