Art. 1 C.C. – Capacità giuridicapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

COMMENTO SINTETICO L’articolo sancisce il principio fondamentale per cui **ogni persona ha capacità giuridica** (attitudine ad essere titolare di diritti e doveri) dal momento della nascita. Il **concepito** (nascituro) non è ancora una persona giuridica, ma la legge gli riserva alcuni diritti (es. eredità, donazioni) a condizione che poi nasca vivo.
ESEMPI PRATICI Se il nonno muore lasciando un testamento a favore del nipote che è ancora in grembo alla madre, il nascituro acquisirà il diritto all’eredità solo se nascerà vivo. Se nascesse morto, il lascito non avrebbe effetto.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 1 C.C.

**Contenuto Visivo:** Linea temporale: “Concepito” -> [Nascita VIVA] -> “Capacità Giuridica Piena”. “Concepito” -> [Nascita MORTA] -> “Nessun Diritto”. Il concepito ha solo “Diritti Condizionati”.