| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Tutela il **diritto all’immagine**, che è un aspetto del più generale diritto alla riservatezza. Nessuno può pubblicare o esporre l’immagine di un’altra persona senza il suo **consenso**, a meno che non ricorrano specifiche eccezioni (es. notorietà, necessità di giustizia, fatti di interesse pubblico). La tutela si estende anche ai congiunti se la pubblicazione lede il loro decoro o reputazione. |
| ESEMPI PRATICI | Un giornale non può pubblicare una foto di un cittadino comune, ripreso per strada in un momento di difficoltà, senza il suo permesso. Un’azienda non può usare la foto di un attore famoso per una campagna pubblicitaria senza averne acquistato i diritti. In entrambi i casi, gli interessati potrebbero chiedere la rimozione dell’immagine e il risarcimento del danno. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Icona fotografia con lucchetto (proprietà). Freccia “NO” da megafono/giornale (pubblicazione) alla foto. Scritta: “Consenso Obbligatorio”. |