Art. 10 C.C. – Abuso dell’immagine altruipublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

COMMENTO SINTETICO Tutela il **diritto all’immagine**, che è un aspetto del più generale diritto alla riservatezza. Nessuno può pubblicare o esporre l’immagine di un’altra persona senza il suo **consenso**, a meno che non ricorrano specifiche eccezioni (es. notorietà, necessità di giustizia, fatti di interesse pubblico). La tutela si estende anche ai congiunti se la pubblicazione lede il loro decoro o reputazione.
ESEMPI PRATICI Un giornale non può pubblicare una foto di un cittadino comune, ripreso per strada in un momento di difficoltà, senza il suo permesso. Un’azienda non può usare la foto di un attore famoso per una campagna pubblicitaria senza averne acquistato i diritti. In entrambi i casi, gli interessati potrebbero chiedere la rimozione dell’immagine e il risarcimento del danno.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 10 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona fotografia con lucchetto (proprietà). Freccia “NO” da megafono/giornale (pubblicazione) alla foto. Scritta: “Consenso Obbligatorio”.