Testo della norma
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi a cui è soggetto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 116 c.c. disciplina le condizioni alle quali il cittadino straniero può contrarre matrimonio in Italia, coordinando il diritto italiano con gli ordinamenti stranieri e garantendo che il matrimonio sia valido anche per l'ordinamento di appartenenza del nubendo straniero.
Contenuto
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile un attestato rilasciato dall'autorità competente del proprio paese, dal quale risulti che secondo la legge a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. L'attestato deve essere legalizzato e, ove occorra, tradotto. Se la legge straniera non prevede tale attestato, o se lo straniero è apolide, le dichiarazioni necessarie sono sostituite da un'autodichiarazione del nubendo davanti all'ufficiale dello stato civile, corroborata dall'eventuale documentazione disponibile. La capacità matrimoniale dello straniero è valutata secondo la sua legge nazionale (art. 27 L. 218/1995).
Profili applicativi
Il coordinamento con il diritto internazionale privato è fondamentale: ai sensi dell'art. 27 L. 218/1995, la capacità matrimoniale di ciascun nubendo è regolata dalla sua legge nazionale, con la conseguenza che gli impedimenti matrimoniali di diritto straniero devono essere verificati anche se il matrimonio è celebrato in Italia. Il matrimonio celebrato in Italia tra stranieri o tra uno straniero e un italiano è riconosciuto all'estero secondo le norme di diritto internazionale privato del paese in cui si intende farlo valere. L'attestato di nulla osta è diverso dalla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano, che segue regole proprie per i matrimoni celebrati all'estero.
In sintesi
L'art. 116 c.c. impone allo straniero che voglia sposarsi in Italia di presentare un attestato del proprio paese attestante l'assenza di impedimenti al matrimonio secondo la legge a cui è sottoposto, coordinandosi con le norme di diritto internazionale privato sulla capacità matrimoniale.