| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo fissa i limiti temporali per l’impugnazione dei matrimoni affetti da **vizi del consenso** (incapacità naturale, violenza/timore, errore). In primo luogo, la nullità viene sanata dalla **coabitazione per un anno** successiva al momento in cui il vizio è stato rimosso (cioè dopo che l’errore è stato scoperto o la violenza è cessata). In secondo luogo, è previsto un termine di **prescrizione massimo di cinque anni** dalla celebrazione, superato il quale l’azione non è più proponibile, anche se non c’è stata coabitazione. Lo scopo è garantire la certezza dello stato coniugale dopo un periodo ragionevole. |
| ESEMPI PRATICI | Una sposa scopre che il marito è un evasore fiscale due anni dopo il matrimonio (errore su qualità essenziali). Deve agire in giudizio entro un anno dalla scoperta. Se, invece, il vizio non viene scoperto o non cessa, l’azione si estingue comunque trascorsi cinque anni dalla data del matrimonio. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Linea del Tempo. **1.** Condizione di Sanatoria: “Vizio Cessato o Scoperto” → Freccia “1 Anno di Coabitazione” (Sanatoria). **2.** Limite Massimo: “Celebrazione Matrimonio” → Freccia “5 Anni” (Prescrizione Massima). |
**Contenuto Visivo:** Linea del Tempo. **1.** Condizione di Sanatoria: “Vizio Cessato o Scoperto” → Freccia “1 Anno di Coabitazione” (Sanatoria). **2.** Limite Massimo: “Celebrazione Matrimonio” → Freccia “5 Anni” (Prescrizione Massima).

**Contenuto Visivo:** Linea del Tempo. **1.** Condizione di Sanatoria: “Vizio Cessato o Scoperto” → Freccia “1 Anno di Coabitazione” (Sanatoria). **2.** Limite Massimo: “Celebrazione Matrimonio” → Freccia “5 Anni” (Prescrizione Massima).
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