| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo stabilisce un principio generale di **responsabilità civile extracontrattuale** (Art. 2043 C.C.) in aggiunta alle specifiche previsioni di indennità e alimenti (Art. 129 e 129 *bis* C.C.). Il coniuge che era in **buona fede** al momento della celebrazione del matrimonio nullo ha sempre diritto al **risarcimento integrale del danno** subito in conseguenza della nullità (sia danno patrimoniale che non patrimoniale), purché tale danno sia provato. Questo diritto si rivolge tipicamente verso il coniuge in malafede e/o il terzo responsabile (Art. 129 *bis* C.C.). |
| ESEMPI PRATICI | A seguito della dichiarazione di nullità per bigamia (coniuge in malafede), il coniuge in buona fede chiede non solo l’indennità (Art. 129), ma anche il risarcimento del danno biologico e morale subito per lo shock della scoperta. Deve provare il danno subito secondo le norme generali della responsabilità civile. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge in Buona Fede” → Freccia “Dichiarazione di Nullità” → Riquadro “Diritto al Risarcimento (Danno Patrimoniale e Non Patrimoniale)”. Nota: Necessaria Prova del Danno. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge in Buona Fede” → Freccia “Dichiarazione di Nullità” → Riquadro “Diritto al Risarcimento (Danno Patrimoniale e Non Patrimoniale)”. Nota: Necessaria Prova del Danno.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge in Buona Fede” → Freccia “Dichiarazione di Nullità” → Riquadro “Diritto al Risarcimento (Danno Patrimoniale e Non Patrimoniale)”. Nota: Necessaria Prova del Danno.
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