| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo disciplina le conseguenze matrimoniali dell’**assenza** (Art. 49 C.C.), ovvero la situazione in cui una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie per **due anni**. Dopo la dichiarazione giudiziale di assenza, il coniuge superstite può contrarre **nuove nozze**, ma tale matrimonio è **annullabile** (non nullo) se l’assente ritorna o se si scopre che era vivo. A differenza della dichiarazione di morte presunta (Art. 65 C.C.), l’assenza non scioglie il precedente matrimonio in modo definitivo, ma permette la celebrazione di un nuovo matrimonio annullabile in caso di ritorno. |
| ESEMPI PRATICI | Il marito di Giulia è assente da due anni e il Tribunale ne ha accertato l’assenza. Due anni dopo tale accertamento, Giulia si risposa. Se, dopo sei mesi dal secondo matrimonio, il primo marito ritorna, il secondo matrimonio di Giulia può essere annullato. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Flusso Temporale: “Assenza Accertata (2 Anni)” → Freccia “Nuovo Matrimonio Permesso”. Box Condizionale: “Assente Ritorna o Vivo” → Freccia Rossa “Secondo Matrimonio Annullabile”. |
**Contenuto Visivo:** Flusso Temporale: “Assenza Accertata (2 Anni)” → Freccia “Nuovo Matrimonio Permesso”. Box Condizionale: “Assente Ritorna o Vivo” → Freccia Rossa “Secondo Matrimonio Annullabile”.

**Contenuto Visivo:** Flusso Temporale: “Assenza Accertata (2 Anni)” → Freccia “Nuovo Matrimonio Permesso”. Box Condizionale: “Assente Ritorna o Vivo” → Freccia Rossa “Secondo Matrimonio Annullabile”.
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