| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo, pur essendo stato sostituito e assorbito dalla riforma della filiazione del 2013 (che lo ha spostato nell’Art. 337-ter e seguenti C.C.), resta il pilastro normativo che stabilisce che i provvedimenti sui figli (in caso di crisi familiare) devono essere adottati nell’ottica del loro **migliore interesse**. Questo principio si traduce nella preferenza per l’**affidamento condiviso** (responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori) e nel diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti (nonni). |
| ESEMPI PRATICI | In una separazione, il Giudice non decide l’affidamento in base a chi è più “colpevole” o più “ricco,” ma in base a chi garantisce meglio gli interessi e le esigenze del minore. Questo porta quasi sempre all’**affidamento condiviso**, con un genitore collocatario presso il quale il figlio ha la residenza prevalente, e l’altro genitore che esercita un diritto di visita e incontri ampio. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione/Divorzio”. Freccia al Giudice: “Decisioni sui Figli (Art. 337-ter)”. Criterio Unico: “Esclusivo Interesse Morale e Materiale del Minore”. Risultato Preferito: “Affidamento Condiviso”. |
[Articolo Sostituito, ora ricompreso in Art. 337-ter C.C.]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione/Divorzio”. Freccia al Giudice: “Decisioni sui Figli (Art. 337-ter)”. Criterio Unico: “Esclusivo Interesse Morale e Materiale del Minore”. Risultato Preferito: “Affidamento Condiviso”.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione/Divorzio”. Freccia al Giudice: “Decisioni sui Figli (Art. 337-ter)”. Criterio Unico: “Esclusivo Interesse Morale e Materiale del Minore”. Risultato Preferito: “Affidamento Condiviso”.
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