Art. 155 C.C. – Provvedimenti riguardo ai figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

[Articolo Sostituito, ora ricompreso in Art. 337-ter C.C.]

Anche se formalmente abrogato nella sua formulazione originaria, il principio è che **il giudice, in caso di separazione o divorzio, adotta i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi**. Tali provvedimenti includono l’affidamento, la determinazione dei tempi e modi di permanenza, e la misura dell’assegno di mantenimento. Si privilegia l’**affidamento condiviso**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 155 c.c. disciplina l'affidamento dei figli nella separazione, stabilendo i criteri e i principi che il giudice deve seguire nel regolamentare i rapporti tra i genitori separati e i figli minori. La norma è il nucleo della tutela processuale dei figli nella crisi familiare.

Affidamento dei figli nella separazione: criteri, forme e interesse del minore

L'affidamento dei figli nella separazione è disciplinato come segue: 1) principio dell'affidamento condiviso: la regola è l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori; l'affidamento condiviso significa che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni importanti per i figli; 2) affidamento esclusivo: l'affidamento esclusivo a uno dei genitori è eccezionale; si dispone solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore (genitore inidoneo, condotte pregiudizievoli, violenza); 3) collocazione prevalente: anche nell'affidamento condiviso i figli sono collocati prevalentemente presso uno dei genitori (di solito la madre, soprattutto per i figli piccoli); l'altro genitore ha diritto di frequentazione secondo un calendario concordato o fissato dal giudice; 4) criteri per l'affidamento: il giudice valuta: la capacità genitoriale di ciascuno, la stabilità dell'ambiente di vita, i legami affettivi del figlio, la disponibilità a favorire i rapporti con l'altro genitore, l'età del figlio, le esigenze del figlio; 5) ascolto del minore: il figlio che ha compiuto dodici anni (e anche prima se capace di discernimento) deve essere ascoltato dal giudice prima di assumere decisioni sull'affidamento; l'opinione del figlio è rilevante ma non vincolante; 6) mantenimento dei figli: i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli in proporzione alle loro risorse; il giudice può fissare un assegno periodico a carico del genitore non collocatario; le spese ordinarie e straordinarie sono regolate separatamente. L'affidamento dei figli nella separazione è la questione più delicata e rilevante per le famiglie in crisi.

Profili applicativi

L'affidamento è la questione più dibattuta nelle separazioni con figli: i coniugi non si accordano sull'affidamento; entrambi vogliono la collocazione prevalente dei figli; il giudice dispone l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre (figlio di 4 anni) e diritti di visita del padre tre weekend al mese e metà delle vacanze; fissa un contributo mensile del padre al mantenimento; le spese straordinarie (scuola, salute, attività extrascolastiche) sono divise al 50%; il figlio di 14 anni viene ascoltato e la sua preferenza è tenuta in considerazione.

In sintesi

La regola è l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori; l'affidamento esclusivo è eccezionale e richiede che quello condiviso sia contrario all'interesse del minore; anche nell'affidamento condiviso i figli sono collocati prevalentemente presso un genitore; il giudice valuta capacità genitoriale, stabilità dell'ambiente, legami affettivi e disponibilità a favorire i rapporti con l'altro genitore; i figli ultradodicenni devono essere ascoltati; i genitori contribuiscono al mantenimento in proporzione alle risorse; il giudice fissa l'assegno e la ripartizione delle spese.