| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo regola il **mantenimento del coniuge** (da non confondere con il mantenimento dei figli). L’assegno ha funzione **assistenziale e perequativa** e viene concesso a condizione che il coniuge richiedente **non abbia redditi adeguati** per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. L’obbligo di versamento decade se il coniuge beneficiario contrae **nuove nozze** (sia il coniuge addebitato che non addebitato perdono l’assegno). Inoltre, la pronuncia dell’**addebito** della separazione fa perdere al coniuge responsabile il diritto a qualsiasi assegno di mantenimento (Art. 151 C.C.). |
| ESEMPI PRATICI | Una moglie, casalinga, si separa dal marito (ingegnere). Poiché la moglie non ha redditi propri sufficienti per mantenere il livello di vita elevato goduto durante il matrimonio, il marito è condannato a versare un assegno di mantenimento. Se la moglie successivamente si risposa, l’assegno erogato dall’ex marito cessa automaticamente, in quanto il nuovo matrimonio le crea un nuovo vincolo di assistenza economica. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione”. Freccia Condizione: “Coniuge NON ha Redditi Adeguati”. Risultato: “Assegno di Mantenimento” (Determinazione in base al “Tenore di Vita Matrimoniale”). Interruzione: “Nuovo Matrimonio Beneficiario”. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione”. Freccia Condizione: “Coniuge NON ha Redditi Adeguati”. Risultato: “Assegno di Mantenimento” (Determinazione in base al “Tenore di Vita Matrimoniale”). Interruzione: “Nuovo Matrimonio Beneficiario”.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Separazione”. Freccia Condizione: “Coniuge NON ha Redditi Adeguati”. Risultato: “Assegno di Mantenimento” (Determinazione in base al “Tenore di Vita Matrimoniale”). Interruzione: “Nuovo Matrimonio Beneficiario”.
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