| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | La **separazione consensuale** è la via più rapida per formalizzare la crisi coniugale, basandosi sull’accordo tra i coniugi. La norma stabilisce che l’accordo deve essere **omologato** (approvato) dal Tribunale. Il Giudice svolge un ruolo di **controllo di legittimità e merito**, ma con un focus primario sull’**interesse dei figli**. Se l’accordo è ritenuto pregiudizievole per la prole (es. assegno di mantenimento insufficiente o modalità di frequentazione inadeguate), il Giudice non lo omologa e invita i coniugi a modificarlo. |
| ESEMPI PRATICI | Due coniugi si accordano per una separazione consensuale, stabilendo che la casa familiare resti alla moglie, un assegno di mantenimento a carico del marito e l’affidamento condiviso. Il Tribunale verifica i termini, in particolare per l’adeguatezza del mantenimento per i figli. Se tutto è conforme, l’accordo viene **omologato** e acquista piena efficacia legale. Se in seguito vogliono modificare l’assegno, devono tornare dal Giudice per l’approvazione della modifica. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Accordo Coniugi”. Freccia “Ricorso Congiunto al Tribunale”. Riquadro Giudice: “Omologazione” (Condizione: NON Contrario a Interesse dei Figli). Risultato: “Separazione Legale”. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Accordo Coniugi”. Freccia “Ricorso Congiunto al Tribunale”. Riquadro Giudice: “Omologazione” (Condizione: NON Contrario a Interesse dei Figli). Risultato: “Separazione Legale”.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Accordo Coniugi”. Freccia “Ricorso Congiunto al Tribunale”. Riquadro Giudice: “Omologazione” (Condizione: NON Contrario a Interesse dei Figli). Risultato: “Separazione Legale”.
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