Art. 16 C.C. – AssenzapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Quando una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale, su istanza di chi vi ha interesse, ne dichiara l’assenza.

COMMENTO SINTETICO L’**assenza** è la situazione in cui una persona è scomparsa e non se ne hanno notizie da **almeno due anni**. La dichiarazione di assenza, emessa dal Tribunale, non equivale alla morte, ma permette di nominare un **curatore** che amministri i beni dell’assente, proteggendoli da dispersione. Gli eredi non acquisiscono ancora la proprietà dei beni, ma solo il possesso.
ESEMPI PRATICI Un uomo parte per un viaggio e non fa più ritorno, senza dare notizie per oltre due anni. La moglie può chiedere al Tribunale la dichiarazione di assenza. Il Tribunale nominerà un curatore (spesso la moglie stessa) per gestire il patrimonio dell’uomo (es. pagare le tasse sulla casa, riscuotere affitti).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 16 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona persona con punto interrogazione e simbolo “scomparso”. Freccia “Dopo 2 anni” -> [Tribunale] -> Icona “CURATORE” che gestisce i beni. Nota: “Solo possesso, non proprietà”.