| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | L’articolo stabilisce la **forma solenne** richiesta per le convenzioni matrimoniali, siano esse la scelta iniziale del regime o il mutamento successivo: l’**atto pubblico notarile** è richiesto *ad substantiam* (per la validità), altrimenti l’accordo è nullo. Un’eccezione alla forma è l’opzione per la **separazione dei beni**, che può essere dichiarata in modo semplice al momento del matrimonio civile o religioso (con effetti civili). Cruciale è l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio: senza questa **pubblicità**, l’accordo **non è opponibile ai terzi** (es. creditori). |
| ESEMPI PRATICI | Due coniugi decidono di istituire un fondo patrimoniale (una convenzione). Devono recarsi dal notaio per la stipula dell’atto pubblico. Se l’atto viene fatto solo con scrittura privata, è nullo. Successivamente, devono assicurarsi che l’ufficiale di stato civile annoti la convenzione sull’atto di matrimonio, affinché i creditori siano informati e non possano rivalersi su beni esclusi dal fondo. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Matrimoniale”. Condizione 1 (Validità): **ATTO PUBBLICO** (Notaio). Condizione 2 (Opponibilità Terzi): **ANNOTAZIONE** (Atto Matrimonio). Eccezione: Separazione Beni può essere Dichiarata durante la Celebrazione. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Matrimoniale”. Condizione 1 (Validità): **ATTO PUBBLICO** (Notaio). Condizione 2 (Opponibilità Terzi): **ANNOTAZIONE** (Atto Matrimonio). Eccezione: Separazione Beni può essere Dichiarata durante la Celebrazione.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Matrimoniale”. Condizione 1 (Validità): **ATTO PUBBLICO** (Notaio). Condizione 2 (Opponibilità Terzi): **ANNOTAZIONE** (Atto Matrimonio). Eccezione: Separazione Beni può essere Dichiarata durante la Celebrazione.
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