| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo attiene al fenomeno della **simulazione**, dove i coniugi stipulano una convenzione matrimoniale (atto apparente) con l’intesa segreta di applicarne un’altra (atto dissimulato). La norma tutela i **terzi in buona fede** (creditori, acquirenti). La simulazione è inopponibile a questi terzi, il che significa che l’atto apparente produce i suoi effetti nei confronti di chi ha agito fidandosi della sua validità e pubblicità. È un principio di **sicurezza del traffico giuridico** per proteggere coloro che non sono a conoscenza dell’accordo segreto dei coniugi. |
| ESEMPI PRATICI | Marito e moglie stipulano formalmente la separazione dei beni, ma in realtà, con un accordo segreto, agiscono come se fossero in comunione. Se un creditore del marito, fidandosi della separazione dei beni annotata, concede un prestito, i coniugi non possono opporre al creditore l’accordo segreto (la simulazione) per sottrarre i beni del marito all’esecuzione. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Simulativa (Atto Apparente)”. Freccia “Terzo (In Buona Fede)”. Risultato: **SIMULAZIONE INOPPONIBILE** (L’Atto Apparente Produce Effetti verso il Terzo). |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Simulativa (Atto Apparente)”. Freccia “Terzo (In Buona Fede)”. Risultato: **SIMULAZIONE INOPPONIBILE** (L’Atto Apparente Produce Effetti verso il Terzo).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Convenzione Simulativa (Atto Apparente)”. Freccia “Terzo (In Buona Fede)”. Risultato: **SIMULAZIONE INOPPONIBILE** (L’Atto Apparente Produce Effetti verso il Terzo).
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