| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo prevede un’eccezione al principio di amministrazione congiunta (Art. 165 C.C.), consentendo a un coniuge di agire in via **suppletiva** per atti di straordinaria amministrazione in situazioni di **necessità**. I presupposti sono la **lontananza** (temporanea irreperibilità) o l’**impedimento** (malattia, detenzione, ecc.) dell’altro, e l’urgenza dell’atto per la **conservazione** del patrimonio comune. Nonostante l’urgenza, l’obbligo di **preventiva informazione** rimane. Se il coniuge impedito non si oppone, l’atto è valido. Se si oppone (o lo nega), la situazione si risolve con ricorso al Giudice (Art. 181 C.C.). |
| ESEMPI PRATICI | Il marito è all’estero per lavoro, e il tetto della casa in comunione crolla richiedendo una riparazione urgente e costosa (atto di straordinaria amministrazione necessario alla conservazione). La moglie, pur non avendo il consenso espresso e preventivo del marito, può provvedere all’atto e impegnare i beni comuni per la spesa, in quanto si configura una situazione di impedimento e urgenza. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge Impedito/Lontano”. Freccia “Coniuge Amministratore” → Azione: “Atti Straordinari” (Condizione: Urgenza per Conservazione). Obbligo Accessorio: **INFORMARE PREVENTIVAMENTE**. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge Impedito/Lontano”. Freccia “Coniuge Amministratore” → Azione: “Atti Straordinari” (Condizione: Urgenza per Conservazione). Obbligo Accessorio: **INFORMARE PREVENTIVAMENTE**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Coniuge Impedito/Lontano”. Freccia “Coniuge Amministratore” → Azione: “Atti Straordinari” (Condizione: Urgenza per Conservazione). Obbligo Accessorio: **INFORMARE PREVENTIVAMENTE**.
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