| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo stabilisce la **funzione di segregazione patrimoniale** e la tutela offerta dal **Fondo Patrimoniale** (Art. 168 C.C.). I beni inclusi nel fondo sono immuni dall’aggressione dei creditori, **salvo due eccezioni**: 1) Il debito è stato contratto per i **bisogni della famiglia** (es. mutuo per la casa, spese mediche). 2) Il debito, pur essendo stato contratto per scopi estranei, è stato contratto con un creditore che **non sapeva** (era in buona fede) che lo scopo fosse estraneo ai bisogni familiari. Il creditore deve provare la sua buona fede o che il debito era inerente ai bisogni familiari. |
| ESEMPI PRATICI | Un coniuge stipula un prestito con una banca per avviare una start-up personale (scopo estraneo alla famiglia). La banca, prima di concedere il prestito, è stata espressamente informata che i fondi non sarebbero stati utilizzati per l’abitazione o per i figli. In questo caso, il creditore (banca) **conosceva** lo scopo estraneo e, pertanto, **non potrà** aggredire l’immobile incluso nel fondo patrimoniale per recuperare il debito. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Fondo Patrimoniale”. Freccia 1: “Debito Contratto per Bisogni Famiglia” → ESECUZIONE CONSENTITA. Freccia 2: “Debito per Scopi Estranei” → Se Creditore **CONOSCEVA** lo Scopo Estraneo → ESECUZIONE **VIETATA**. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Fondo Patrimoniale”. Freccia 1: “Debito Contratto per Bisogni Famiglia” → ESECUZIONE CONSENTITA. Freccia 2: “Debito per Scopi Estranei” → Se Creditore **CONOSCEVA** lo Scopo Estraneo → ESECUZIONE **VIETATA**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Fondo Patrimoniale”. Freccia 1: “Debito Contratto per Bisogni Famiglia” → ESECUZIONE CONSENTITA. Freccia 2: “Debito per Scopi Estranei” → Se Creditore **CONOSCEVA** lo Scopo Estraneo → ESECUZIONE **VIETATA**.
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