Testo della norma
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 170 c.c. disciplina l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, stabilendo che tali beni non possono essere aggrediti dai creditori per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. È uno degli articoli più applicati nella pratica del diritto di famiglia per il suo forte impatto sulla tutela patrimoniale familiare.
Esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale: limiti e tutela familiare
L'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale è disciplinata come segue: 1) regola dell'impignorabilità relativa: i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti non possono essere oggetto di esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia; si tratta di una impignorabilità relativa non assoluta; 2) debiti per i bisogni della famiglia: i debiti contratti per i bisogni della famiglia (mantenimento, abitazione, salute, istruzione dei figli) possono essere eseguiti sui beni del fondo; è la destinazione del debito (non del bene) che determina la pignorabilità; 3) debiti estranei ai bisogni familiari: i debiti contratti per scopi personali, professionali o imprenditoriali estranei ai bisogni della famiglia non possono essere eseguiti sui beni del fondo se il creditore conosceva questa estraneità; il fondo è uno scudo contro i creditori del singolo coniuge; 4) conoscenza del creditore: la conoscenza del creditore dello scopo estraneo al fondo è requisito essenziale per l'impignorabilità; il creditore in buona fede che ignorava lo scopo estraneo può pignorare i beni del fondo; il debitore che invoca l'impignorabilità deve provare la conoscenza del creditore; 5) figli minori e maggiore tutela: quando vi sono figli minori, la tutela del fondo è rafforzata; i creditori devono dimostrare più rigorosamente che il creditore conosceva lo scopo estraneo; 6) abuso del fondo patrimoniale: il fondo patrimoniale è talvolta usato in modo abusivo per sottrarre beni ai creditori; la giurisprudenza contrasta questa pratica con l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) che può far dichiarare inefficace la costituzione del fondo se avvenuta in pregiudizio dei creditori. Il fondo patrimoniale è il principale strumento di protezione del patrimonio familiare nel diritto italiano.
Profili applicativi
L'art. 170 c.c. è tra i più invocati nelle esecuzioni immobiliari: un imprenditore ha costituito un fondo patrimoniale con la casa familiare; i suoi debiti imprenditoriali restano insoluti; i creditori procedono all'esecuzione sulla casa; il debitore si oppone invocando l'impignorabilità del fondo; il giudice verifica se i creditori sapevano che i debiti erano estranei ai bisogni della famiglia; se sì, l'esecuzione è bloccata; se la costituzione del fondo è avvenuta dopo il sorgere dei debiti o in prossimità di essi, i creditori possono agire in revocatoria e far dichiarare inefficace il fondo nei loro confronti.
In sintesi
I beni del fondo patrimoniale non sono pignorabili per debiti estranei ai bisogni della famiglia se il creditore ne era consapevole; i debiti per i bisogni familiari (mantenimento, abitazione, salute, istruzione) sono invece eseguibili sul fondo; la conoscenza del creditore dello scopo estraneo è requisito essenziale per l'impignorabilità; in presenza di figli minori la tutela è rafforzata; l'abuso del fondo per sottrarre beni ai creditori è contrastato con l'azione revocatoria; è il principale strumento di protezione del patrimonio familiare e uno degli articoli più applicati nella pratica.