Art. 184 C.C. – Atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

**Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.** L’azione di annullamento può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro l’anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro l’anno dalla data di trascrizione. Se l’atto riguarda beni mobili diversi da quelli registrati, il coniuge che l’ha compiuto è obbligato a ricostituire la comunione nello stato anteriore o, qualora ciò non sia possibile, a pagare l’equivalente in denaro.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.