Testo della norma
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1858 c.c. definisce il contratto di sconto bancario, con cui la banca anticipa al cliente l'importo di un credito non ancora scaduto verso terzi, acquistando il credito mediante cessione salvo buon fine e detraendo gli interessi per il periodo di anticipazione.
Sconto bancario: nozione e struttura del contratto
Lo sconto bancario è il contratto mediante il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito non ancora scaduto vantato verso un terzo (debitore ceduto), ricevendo in cambio la cessione del credito. La struttura del contratto prevede:
Lo sconto bancario è uno degli strumenti di finanziamento a breve termine più diffusi nelle imprese commerciali: consente di trasformare crediti commerciali in liquidità immediata, anticipando i tempi di incasso rispetto alla scadenza naturale del credito.
Profili applicativi
Lo sconto bancario di portafoglio è una linea di credito rotativa: il cliente presenta periodicamente alla banca un portafoglio di effetti commerciali (cambiali, ricevute bancarie, fatture), la banca li anticipa deducendo lo sconto, e alla scadenza incassa direttamente dai debitori ceduti. Se un effetto torna insoluto, la banca addebita l'importo sul conto corrente del cliente (regresso).
In sintesi
Lo sconto bancario è il contratto con cui la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, acquistando il credito mediante cessione salvo buon fine e detraendo gli interessi per il periodo di anticipazione.