Art. 1866 C.C. – Esercizio del riscatto

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1866 c.c. disciplina le conseguenze delle dichiarazioni inesatte o delle reticenze del contraente in sede di formazione del contratto, distinguendo tra il regime della malafede (nullità) e quello della colpa (annullabilità con possibile riduzione dell'indennizzo).

Dichiarazioni inesatte e reticenze: nullità e annullamento del contratto

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente al momento della conclusione producono conseguenze diverse a seconda dell'elemento soggettivo:

  • Dolo o colpa grave: la compagnia può impugnare il contratto per annullamento entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza (art. 1892 c.c.); se il sinistro è avvenuto prima dell'impugnazione, la compagnia non è tenuta a pagare l'indennizzo;
  • Colpa lieve: il contratto non è annullabile ma la compagnia può ridurre l'indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che avrebbe dovuto essere praticato se le circostanze fossero state dichiarate esattamente (art. 1893 c.c.);
  • Buona fede: se il contraente ignorava incolpevolmente la circostanza non dichiarata, il contratto rimane valido e la compagnia non può ridurre l'indennizzo;
  • Termini: l'azione di annullamento si prescrive in tre mesi dalla scoperta; decorso il termine, il contratto è pienamente efficace anche se la dichiarazione era inesatta.

La distinzione tra colpa grave e lieve è valutata in concreto dal giudice, tenendo conto delle domande formulate dalla compagnia e della ragionevole aspettativa del contraente circa la rilevanza delle informazioni non divulgate.

Profili applicativi

Il contenzioso assicurativo sulle dichiarazioni inesatte è frequente nelle polizze vita e salute: la compagnia che scopre al momento del sinistro che il contraente aveva taciuto patologie preesistenti cerca di annullare la polizza o ridurre l'indennizzo. La giurisprudenza richiede alla compagnia di dimostrare la rilevanza causale dell'omissione sulla valutazione del rischio.

In sintesi

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente: se dolose o gravemente colpose portano all'annullamento del contratto (art. 1892 c.c.); se lievemente colpose, la compagnia riduce proporzionalmente l'indennizzo (art. 1893 c.c.). Decorso il termine trimestrale dalla scoperta, il contratto è pienamente efficace.