Testo della norma
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1871 c.c. riconosce al contraente il diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni sinistro, consentendo una revisione del rapporto alla luce dell'esperienza maturata e tutelando il contraente da condizioni diventate svantaggiose.
Recesso del contraente dopo il sinistro
Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro un mese dal verificarsi di ogni sinistro, secondo le seguenti regole:
Il recesso dopo il sinistro è uno strumento equilibratore del rapporto assicurativo: consente alle parti di ridiscutere le condizioni del contratto alla luce dell'esperienza sinistrale, evitando di restare vincolati a condizioni che si sono rivelate squilibrate rispetto al rischio effettivo.
Profili applicativi
Il recesso post-sinistro è frequente nelle assicurazioni RC Auto: dopo un sinistro che ha causato un aumento significativo del premio (malus), il contraente può valutare di recedere e cercare copertura a condizioni migliori presso altra compagnia. La compagnia, a sua volta, può liberarsi di un assicurato ad alto rischio sinistrale.
In sintesi
Dopo ogni sinistro, ciascuna parte può recedere dal contratto di assicurazione entro un mese. Il recesso è immediato e dà diritto al rimborso proporzionale del premio per il periodo residuo non coperto. Il diritto è reciproco per contraente e assicuratore.