Art. 1871 C.C. – Rendite dello Stato

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1871 c.c. riconosce al contraente il diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni sinistro, consentendo una revisione del rapporto alla luce dell'esperienza maturata e tutelando il contraente da condizioni diventate svantaggiose.

Recesso del contraente dopo il sinistro

Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro un mese dal verificarsi di ogni sinistro, secondo le seguenti regole:

  • Termine: il recesso deve essere esercitato entro un mese dal giorno in cui il sinistro si è verificato o, se il contraente ne ha avuto conoscenza tardiva, entro un mese dalla conoscenza;
  • Effetto: il recesso ha effetto immediato; il contraente deve restituire all'assicuratore i premi percepiti in eccesso rispetto al periodo di copertura;
  • Corrispettivo: alla cessazione del contratto per recesso post-sinistro, l'assicuratore rimborsa la parte di premio relativa al periodo residuo del contratto non ancora decorso;
  • Assicuratore: specularmene, anche l'assicuratore ha diritto di recedere dopo ogni sinistro, con le stesse modalità e termini.

Il recesso dopo il sinistro è uno strumento equilibratore del rapporto assicurativo: consente alle parti di ridiscutere le condizioni del contratto alla luce dell'esperienza sinistrale, evitando di restare vincolati a condizioni che si sono rivelate squilibrate rispetto al rischio effettivo.

Profili applicativi

Il recesso post-sinistro è frequente nelle assicurazioni RC Auto: dopo un sinistro che ha causato un aumento significativo del premio (malus), il contraente può valutare di recedere e cercare copertura a condizioni migliori presso altra compagnia. La compagnia, a sua volta, può liberarsi di un assicurato ad alto rischio sinistrale.

In sintesi

Dopo ogni sinistro, ciascuna parte può recedere dal contratto di assicurazione entro un mese. Il recesso è immediato e dà diritto al rimborso proporzionale del premio per il periodo residuo non coperto. Il diritto è reciproco per contraente e assicuratore.