Art. 1873 C.C. – Determinazione della durata

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1873 c.c. individua l'aleatorietà come elemento essenziale e caratterizzante della rendita vitalizia, completando la nozione fornita dall'art. 1872 c.c. L'aleatorietà dipende dall'incertezza della durata della vita del beneficiario: essa è la causa tipica del contratto, che lo distingue dai contratti commutativi e ne giustifica il trattamento peculiare sotto il profilo della risoluzione e dell'impugnazione.

Aleatorietà della rendita vitalizia come elemento essenziale del contratto

La rendita vitalizia è contratto aleatorio: l'entità complessiva delle prestazioni dovute dal debitore della rendita dipende dalla durata della vita del beneficiario, evento incerto nel suo quando (e talvolta anche nel suo se, per le rendite condizionate alla sopravvivenza).

L'aleatorietà è presupposto di validità del contratto:

  • se la vita di riferimento è già cessata al momento della conclusione del contratto, questo è nullo per mancanza di causa aleatoria (non c'è aleatorietà su un evento già compiuto);
  • se il beneficiario era affetto da malattia mortale nota alle parti e decede entro un breve periodo, i giudici valutano se l'aleatorietà fosse reale o fittizia al momento della stipula.

La rendita vitalizia può essere:

  • onerosa: costituita in corrispettivo del trasferimento di un bene immobile o di un capitale (art. 1872 c.c.);
  • gratuita: costituita per spirito di liberalità, nel qual caso equivale a una donazione ed è soggetta alle relative forme (atto pubblico, presenza di due testimoni) e ai requisiti di validità della donazione.

Profili applicativi

La rendita vitalizia è al centro del mercato immobiliare italiano nella forma del cosiddetto vitalizio immobiliare (vendita con riserva di usufrutto o con mantenimento dell'abitazione), ove il cedente aliena la nuda proprietà dell'immobile in cambio di una rendita mensile e di una serie di prestazioni assistenziali. È anche la struttura di base dei prodotti assicurativi di rendita (annuities) disciplinati dal d.lgs. 209/2005. L'aleatorietà genera problemi quando il beneficiario è molto anziano: la giurisprudenza ha elaborato criteri per determinare quando la mancanza effettiva di aleatorietà invalida il contratto.

In sintesi

La rendita vitalizia è un contratto aleatorio la cui causa dipende dall'incertezza della durata della vita del beneficiario. L'aleatorietà è elemento essenziale: se la vita di riferimento è già cessata o se la morte era imminente e nota ad entrambe le parti, il contratto è nullo per assenza della causa tipica. La rendita gratuita segue le regole della donazione e richiede l'atto pubblico.