Testo della norma
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1873 c.c. individua l'aleatorietà come elemento essenziale e caratterizzante della rendita vitalizia, completando la nozione fornita dall'art. 1872 c.c. L'aleatorietà dipende dall'incertezza della durata della vita del beneficiario: essa è la causa tipica del contratto, che lo distingue dai contratti commutativi e ne giustifica il trattamento peculiare sotto il profilo della risoluzione e dell'impugnazione.
Aleatorietà della rendita vitalizia come elemento essenziale del contratto
La rendita vitalizia è contratto aleatorio: l'entità complessiva delle prestazioni dovute dal debitore della rendita dipende dalla durata della vita del beneficiario, evento incerto nel suo quando (e talvolta anche nel suo se, per le rendite condizionate alla sopravvivenza).
L'aleatorietà è presupposto di validità del contratto:
La rendita vitalizia può essere:
Profili applicativi
La rendita vitalizia è al centro del mercato immobiliare italiano nella forma del cosiddetto vitalizio immobiliare (vendita con riserva di usufrutto o con mantenimento dell'abitazione), ove il cedente aliena la nuda proprietà dell'immobile in cambio di una rendita mensile e di una serie di prestazioni assistenziali. È anche la struttura di base dei prodotti assicurativi di rendita (annuities) disciplinati dal d.lgs. 209/2005. L'aleatorietà genera problemi quando il beneficiario è molto anziano: la giurisprudenza ha elaborato criteri per determinare quando la mancanza effettiva di aleatorietà invalida il contratto.
In sintesi
La rendita vitalizia è un contratto aleatorio la cui causa dipende dall'incertezza della durata della vita del beneficiario. L'aleatorietà è elemento essenziale: se la vita di riferimento è già cessata o se la morte era imminente e nota ad entrambe le parti, il contratto è nullo per assenza della causa tipica. La rendita gratuita segue le regole della donazione e richiede l'atto pubblico.