Art. 1875 C.C. – Costituzione a favore di un terzo

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1875 c.c. stabilisce le modalità di pagamento della rendita vitalizia: in assenza di diversa pattuizione, la rendita si corrisponde in rate mensili anticipate. La regola tutela il beneficiario — tipicamente un soggetto anziano con esigenze correnti di liquidità — assicurandogli il flusso di cassa all'inizio di ogni mese.

Modalità di pagamento: rate mensili anticipate e derogabilità della regola

La regola dispositiva fissata dall'art. 1875 c.c. prevede:

  • Periodicità mensile: la rendita si corrisponde ogni mese, salvo diversa pattuizione (trimestrale, semestrale, annuale);
  • Pagamento anticipato: la rata è dovuta all'inizio del periodo (non alla fine), così il beneficiario riceve la rendita ad inizio mese senza dover attenderne la scadenza.

Entrambe le regole sono dispositive: le parti possono liberamente derogarvi, ad esempio prevedendo pagamenti trimestrali posticipati o indicizzati all'inflazione.

Morte del beneficiario nel corso del mese: poiché il pagamento è anticipato, la rata già corrisposta all'inizio del mese in cui il beneficiario decede non è frazionabile né restituibile per i giorni successivi alla morte. La rendita già pagata per l'intero mese resta acquisita agli aventi diritto del defunto per quella mensilità.

Profili applicativi

La regola del pagamento anticipato mensile è essenziale nella redazione dei contratti di rendita vitalizia immobiliare e nella progettazione delle polizze di rendita assicurativa. Nei contratti di vitalizio alimentare e assistenziale (contratto di mantenimento), spesso si prevedono prestazioni in natura integrative della rendita mensile in denaro (assistenza personale, vitto, alloggio), il cui valore deve essere determinato contrattualmente per evitare incertezze in caso di inadempimento.

In sintesi

La rendita vitalizia si corrisponde in rate mensili anticipate, salvo diversa pattuizione contrattuale. La rata mensile è dovuta all'inizio del mese; in caso di morte del beneficiario nel corso del mese, la rata già corrisposta non è restituibile per i giorni residui. Le parti possono liberamente modificare periodicità e modalità di pagamento con clausola contrattuale espressa.