Testo della norma
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1877 c.c. prevede una deroga significativa al principio generale di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.): nel contratto di rendita vitalizia, il mancato pagamento delle rendite non legittima il creditore a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del capitale o del bene ceduto, ma solo il pagamento delle rate scadute e degli interessi di mora. La limitazione è connessa all'aleatorietà del contratto e alla difficoltà di valutare la contropartita già ricevuta.
Inadempimento del debitore della rendita: rimedio limitato alle rate scadute
Il mancato pagamento delle rate di rendita vitalizia produce conseguenze diverse rispetto all'inadempimento nei contratti commutativi:
La limitazione è giustificata dall'aleatorietà: l'entità complessiva delle rendite non è determinata al momento del contratto e dipende da un evento futuro e incerto (durata della vita). Ammettere la risoluzione comporterebbe problemi insuperabili nella valutazione del corrispettivo già versato rispetto a quello atteso.
La norma è derogabile convenzionalmente: le parti possono prevedere nel contratto una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di inadempimento nel pagamento della rendita (art. 1456 c.c.).
Profili applicativi
La limitazione del rimedio all'azione per le rate scadute rende la rendita vitalizia uno strumento rischioso per il creditore in caso di insolvenza del debitore: non è possibile recuperare il capitale ceduto, ma solo agire esecutivamente sulle rate arretrate. Per questo nei contratti di rendita vitalizia a titolo oneroso è essenziale valutare preventivamente la solidità patrimoniale del debitore e negoziare idonee garanzie reali (ipoteca sull'immobile alienato, polizza fideiussoria) a tutela del flusso futuro delle rendite.
In sintesi
L'inadempimento del debitore della rendita vitalizia non legittima la risoluzione del contratto: il creditore può solo agire per le rate scadute e gli interessi, senza poter recuperare il capitale o il bene ceduto. La regola riflette il carattere aleatorio del contratto. Le parti possono derogare alla norma inserendo una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) che abiliti la risoluzione in caso di inadempimento.