Testo della norma
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1878 c.c. consente alle parti di inserire nella costituzione della rendita vitalizia una clausola di inalienabilità, con cui il beneficiario non può cedere il credito alla rendita né costituire su di esso diritti a favore di terzi. La clausola tutela il carattere personale e alimentare della rendita, spesso destinata a garantire al beneficiario un reddito strettamente personale per la durata della sua vita.
Inalienabilità convenzionale della rendita vitalizia: limiti alla circolazione del credito
La rendita vitalizia è cedibile di regola, come qualsiasi credito pecuniario. Le parti possono però convenire l'inalienabilità della rendita, con le seguenti conseguenze:
La clausola di inalienabilità deve essere espressamente inserita nell'atto costitutivo della rendita. In assenza di clausola, il credito alla rendita è liberamente cedibile con le forme ordinarie della cessione del credito (art. 1260 ss. c.c.) e pignorabile dai creditori del beneficiario.
Profili applicativi
La clausola di inalienabilità è usata quando la rendita ha funzione alimentare o previdenziale per il beneficiario: il costituente vuole garantire che il reddito vada esclusivamente al beneficiario e non venga disperso cedendolo a terzi o usando come garanzia. La clausola è comune nelle rendite costituite a favore di coniugi anziani o soggetti fragili nell'ambito di accordi successori o di pianificazione patrimoniale familiare.
In sintesi
Le parti possono convenire l'inalienabilità della rendita vitalizia: in tal caso il beneficiario non può cedere il credito né costituire su di esso diritti a favore di terzi, e i creditori del beneficiario non possono pignorarlo. La clausola deve essere espressamente inserita nell'atto costitutivo; in assenza, il credito alla rendita è liberamente cedibile e pignorabile.