Art. 1879 C.C. – Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1879 c.c. assoggetta il credito alle singole rate di rendita vitalizia alla prescrizione quinquennale, in deroga alla prescrizione ordinaria decennale. La norma si raccorda con il principio generale dell'art. 2948 c.c. che sottopone a prescrizione quinquennale tutti i crediti periodici, incentivando il creditore a esigere regolarmente le rate senza accantonarle per recuperarle in blocco.

Prescrizione quinquennale delle rate di rendita vitalizia

Il credito alle singole rate di rendita vitalizia si prescrive in cinque anni dal giorno in cui ciascuna rata è esigibile:

  • la prescrizione quinquennale decorre separatamente per ogni rata, a partire dalla sua scadenza;
  • il diritto alla rendita nel suo complesso non si prescrive in cinque anni: si prescrive in dieci anni con la prescrizione ordinaria; ciò che si prescrive in cinque anni è il credito alle singole rate già scadute.

La ratio della prescrizione breve per i crediti periodici è evitare l'accumulo di arretrati per lungo tempo: il creditore è tenuto ad esigere regolarmente le rate, senza attendere indefinitamente. La prescrizione è interrotta con le modalità ordinarie (diffida, riconoscimento del debito, atto giudiziario).

Profili applicativi

La prescrizione quinquennale delle rate di rendita è rilevante nelle controversie tra costituente e beneficiario dove quest'ultimo non ha esatto le rate per molti anni e poi tenta di recuperarle tutte insieme. Solo le rate cadute negli ultimi cinque anni sono esigibili; quelle precedenti sono prescritte. La prescrizione si coordina con quella dell'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche (canoni, assegni di mantenimento, ratei di stipendio).

In sintesi

Il credito alle rate di rendita vitalizia si prescrive in cinque anni dalla scadenza di ciascuna rata. La prescrizione breve (quinquennale anziché decennale) si applica separatamente a ogni rata e riflette il principio che i crediti periodici si prescrivono rapidamente per evitare l'accumulo di arretrati. Il diritto alla rendita nel suo complesso si prescrive con la prescrizione ordinaria decennale.