Art. 1881 C.C. – Sequestro o pignoramento della rendita

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1881 c.c. vieta la costituzione di rendite vitalizie per scommessa o per gioco, sancendo la nullità di contratti di rendita che non abbiano una causa legittima riconducibile alla tutela di interessi economici seri, ma si traducano in mera speculazione sull'incertezza della durata della vita umana.

Divieto di rendita vitalizia per scommessa o gioco: nullità per causa illecita

La rendita vitalizia è contratto aleatorio per natura: la durata dipende dalla vita del beneficiario, evento incerto. L'aleatorietà deve però essere funzionale a una causa legittima (tutela del beneficiario, corrispettivo per un trasferimento di beni o capitale, spirito di liberalità), non a una mera scommessa.

Il divieto si applica quando:

  • la rendita è costituita come posta di una scommessa (es. rendita a chi indovina un esito futuro);
  • la rendita è la vincita di un gioco non autorizzato dalla legge.

La rendita vitalizia nata da scommessa è nulla per illiceità della causa. Non è possibile agire in giudizio per ottenerne il pagamento, né per ripetere quanto spontaneamente corrisposto.

La norma va letta in coordinamento con le disposizioni generali sul gioco e sulla scommessa (artt. 1933-1935 c.c.) e con la normativa speciale sulle scommesse sportive soggette a concessione statale.

Profili applicativi

Il divieto di rendita per scommessa è oggi di rara applicazione pratica ma rimane significativo nella distinzione tra strumenti legittimi di investimento previdenziale (rendite assicurative vitalizie autorizzate dall'IVASS) e prodotti che mascherano scommesse su eventi legati alla vita umana. La norma rafforza il principio che l'assicurazione e la rendita vitalizia tutelano interessi economici legittimi e non possono essere usate per speculare sulla morte o sulla sopravvivenza di una persona.

In sintesi

La rendita vitalizia non può essere costituita come posta di una scommessa o come vincita di un gioco: in tali casi il contratto è nullo per illiceità della causa. L'aleatorietà della rendita — legata alla durata della vita umana — è ammessa solo se funzionale a una causa lecita come il trasferimento di un bene o la liberalità, non come strumento di speculazione su eventi estranei.