Art. 1882 C.C. – Nozione

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

Contenuto

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L'assicurazione è un contratto: 1) aleatorio (l'obbligazione dell'assicuratore dipende dall'avverarsi di un evento incerto); 2) sinallagmatico (premio vs. indennità/capitale); 3) di durata; 4) formale (richiedente l'atto scritto per la polizza). Il rischio assicurato deve esistere: se il rischio non esiste mai o cessa prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla o inefficace.

Profili applicativi

Le due grandi categorie di assicurazione (contro i danni e sulla vita) hanno regimi molto diversi: nelle assicurazioni sulla vita, l'importo non è limitato al danno subito (non si applica il principio indennitario). Nelle assicurazioni contro i danni, il principio indennitario (art. 1905 c.c.) impedisce che l'assicurato riceva più del danno effettivo: l'assicurazione non deve diventare fonte di arricchimento. Il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) integra e specifica le norme codicistiche, in particolare per le assicurazioni obbligatorie (RC auto) e le assicurazioni vita.

In sintesi

L'art. 1882 c.c. definisce l'assicurazione come contratto aleatorio con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare il danno da sinistro (assicurazione contro i danni) o a pagare un capitale/rendita al verificarsi di un evento sulla vita (assicurazione sulla vita).