Testo della norma
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1883 c.c. definisce il presupposto soggettivo-oggettivo dell'assicurazione contro i danni: può formare oggetto di assicurazione qualsiasi interesse legittimo, valutabile in denaro, che il contraente o il beneficiario vanta sull'evento assicurato. La norma esclude che l'assicurazione possa coprire interessi illeciti o non patrimoniali e impedisce che diventi uno strumento di speculazione sul rischio altrui.
Interesse assicurabile: nozione, caratteri e assenza di interesse come causa di nullità
L'interesse assicurabile deve presentare tre caratteri cumulativi:
In assenza di interesse assicurabile, il contratto di assicurazione è nullo (art. 1904 c.c.): l'assicurazione senza interesse è assimilabile a una scommessa vietata.
Assicurazione sulla vita: nelle polizze vita il concetto di interesse funziona diversamente — chiunque può assicurare la propria vita e designare liberamente i beneficiari, senza dover provare un interesse economico specifico alla sopravvivenza o alla morte.
Profili applicativi
L'interesse assicurabile è il presupposto fondamentale del diritto assicurativo privato dei danni. Il suo accertamento è centrale in tutte le tipologie: assicurazione incendio (chi è il portatore dell'interesse se l'immobile è in leasing?), assicurazione RC (interesse del responsabile a non pagare il risarcimento), assicurazione crediti (interesse del creditore alla solvibilità del debitore). La prova dell'interesse assicurabile è richiesta al momento del sinistro. Problemi pratici sorgono nell'assicurazione di beni altrui e nell'assicurazione di crediti futuri.
In sintesi
L'interesse assicurabile è il presupposto del contratto di assicurazione contro i danni: deve essere legittimo, valutabile in denaro e facente capo al contraente o al beneficiario. In assenza di interesse il contratto è nullo. Nelle assicurazioni vita il requisito ha contenuto diverso: chiunque può assicurare la propria vita senza dover dimostrare un interesse economico specifico all'evento assicurato.