Art. 1883 C.C. – Esercizio delle assicurazioni

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1883 c.c. definisce il presupposto soggettivo-oggettivo dell'assicurazione contro i danni: può formare oggetto di assicurazione qualsiasi interesse legittimo, valutabile in denaro, che il contraente o il beneficiario vanta sull'evento assicurato. La norma esclude che l'assicurazione possa coprire interessi illeciti o non patrimoniali e impedisce che diventi uno strumento di speculazione sul rischio altrui.

Interesse assicurabile: nozione, caratteri e assenza di interesse come causa di nullità

L'interesse assicurabile deve presentare tre caratteri cumulativi:

  • Legittimità: l'interesse deve essere lecito; è esclusa l'assicurazione di interessi contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
  • Patrimonialità: l'interesse deve essere suscettibile di valutazione economica in denaro; non sono assicurabili interessi puramente affettivi o morali;
  • Titolarità: l'interesse deve fare capo al contraente o al beneficiario; l'assicurazione di un interesse altrui senza legittimazione è nulla per difetto della causa tipica.

In assenza di interesse assicurabile, il contratto di assicurazione è nullo (art. 1904 c.c.): l'assicurazione senza interesse è assimilabile a una scommessa vietata.

Assicurazione sulla vita: nelle polizze vita il concetto di interesse funziona diversamente — chiunque può assicurare la propria vita e designare liberamente i beneficiari, senza dover provare un interesse economico specifico alla sopravvivenza o alla morte.

Profili applicativi

L'interesse assicurabile è il presupposto fondamentale del diritto assicurativo privato dei danni. Il suo accertamento è centrale in tutte le tipologie: assicurazione incendio (chi è il portatore dell'interesse se l'immobile è in leasing?), assicurazione RC (interesse del responsabile a non pagare il risarcimento), assicurazione crediti (interesse del creditore alla solvibilità del debitore). La prova dell'interesse assicurabile è richiesta al momento del sinistro. Problemi pratici sorgono nell'assicurazione di beni altrui e nell'assicurazione di crediti futuri.

In sintesi

L'interesse assicurabile è il presupposto del contratto di assicurazione contro i danni: deve essere legittimo, valutabile in denaro e facente capo al contraente o al beneficiario. In assenza di interesse il contratto è nullo. Nelle assicurazioni vita il requisito ha contenuto diverso: chiunque può assicurare la propria vita senza dover dimostrare un interesse economico specifico all'evento assicurato.