Art. 1884 C.C. – Assicurazioni mutue

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1884 c.c. prescrive che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e obbliga l'assicuratore a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento attestante la copertura. La norma garantisce certezza nei rapporti assicurativi e tutela il contraente nella prova dell'esistenza e del contenuto della copertura.

Forma scritta del contratto di assicurazione e obbligo di rilascio della polizza

Il contratto di assicurazione è soggetto a forma scritta ad probationem:

  • il contratto è validamente concluso anche verbalmente ma non può essere provato in giudizio senza documento scritto (salvo confessione o giuramento decisorio);
  • l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento dell'assicurazione (nota di copertura, certificato, appendice).

La polizza di assicurazione è il documento contrattuale che attesta la copertura e contiene: le parti, il rischio assicurato, la durata, il massimale, il premio, le clausole generali e particolari di contratto. Se la polizza non è ancora emessa (es. subito dopo la stipula), l'assicuratore rilascia una nota di copertura (cover note) che attesta provvisoriamente la copertura.

Le polizze digitali e telematiche soddisfano il requisito della forma scritta quando il documento è trasmesso e conservato in forma elettronica con possibilità di accesso.

Profili applicativi

L'obbligo di rilasciare la polizza è rilevante nelle controversie in cui il contraente sostiene di aver concluso il contratto verbalmente ma l'assicuratore nega la copertura: in assenza di documento scritto, la prova è difficile. Le polizze collettive (es. polizze aziendali per i dipendenti) prevedono il rilascio di un certificato individuale ai singoli assicurati. Nelle assicurazioni obbligatorie (RC auto), la prova della copertura è garantita dal contrassegno assicurativo e dall'attestato di assicurazione.

In sintesi

Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem: è validamente concluso anche senza documento scritto ma non può essere provato in giudizio senza di esso. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento della copertura (nota di copertura, certificato). La norma garantisce certezza sui contenuti del contratto e facilita la prova in caso di sinistro controverso.