Art. 1885 C.C. – Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Pubblicato il Giugno 13, 2026 da lextime

Testo della norma

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 1885 c.c. disciplina la stima convenzionale del valore del bene assicurato (clausola di stima o agreed value), stabilendo quando tale stima è vincolante per le parti e in quali casi la compagnia può contestarla al momento del sinistro.

Stima convenzionale del valore assicurato e clausola agreed value

Le parti del contratto di assicurazione danni possono concordare preventivamente il valore del bene assicurato (stima convenzionale). I suoi effetti sono:

  • Vincolatività: la stima concordata vincola entrambe le parti; in caso di sinistro totale, l'indennizzo corrisponde alla somma stimata senza necessità di perizia sul valore effettivo;
  • Contestazione per dolo: la compagnia può contestare la stima convenuta solo se dimostra che il contraente ha agito in dolo, gonfiando artatamente il valore per ottenere un indennizzo superiore al danno reale;
  • Sinistro parziale: in caso di sinistro parziale, il danno è valutato in proporzione alla stima convenuta; si applica la regola proporzionale se il bene è assicurato per meno del valore stimato;
  • Prova contraria: in assenza di dolo, la compagnia non può produrre perizie contrarie alla stima concordata.

La clausola di stima è diffusa nelle assicurazioni di opere d'arte, gioielli e beni di valore non standardizzato, dove la determinazione del valore al momento del sinistro sarebbe difficoltosa o controversa.

Profili applicativi

La stima convenzionale è strumento di semplificazione della liquidazione del sinistro: elimina la necessità di perizia di accertamento del valore al momento del danno. In ambito di assicurazioni di beni culturali, la stima concordata (previo accertamento da parte di esperti incaricati dalla compagnia) è la prassi standard per le opere d'arte.

In sintesi

La stima convenzionale del valore assicurato vincola le parti in caso di sinistro: l'indennizzo corrisponde alla somma stimata senza ulteriori verifiche. La compagnia può contestarla solo provando il dolo del contraente nel gonfiare artificialmente il valore del bene.