Testo della norma
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 1885 c.c. disciplina la stima convenzionale del valore del bene assicurato (clausola di stima o agreed value), stabilendo quando tale stima è vincolante per le parti e in quali casi la compagnia può contestarla al momento del sinistro.
Stima convenzionale del valore assicurato e clausola agreed value
Le parti del contratto di assicurazione danni possono concordare preventivamente il valore del bene assicurato (stima convenzionale). I suoi effetti sono:
La clausola di stima è diffusa nelle assicurazioni di opere d'arte, gioielli e beni di valore non standardizzato, dove la determinazione del valore al momento del sinistro sarebbe difficoltosa o controversa.
Profili applicativi
La stima convenzionale è strumento di semplificazione della liquidazione del sinistro: elimina la necessità di perizia di accertamento del valore al momento del danno. In ambito di assicurazioni di beni culturali, la stima concordata (previo accertamento da parte di esperti incaricati dalla compagnia) è la prassi standard per le opere d'arte.
In sintesi
La stima convenzionale del valore assicurato vincola le parti in caso di sinistro: l'indennizzo corrisponde alla somma stimata senza ulteriori verifiche. La compagnia può contestarla solo provando il dolo del contraente nel gonfiare artificialmente il valore del bene.